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Incontro con NATALIA OPERTI, “LA  FISCALITÀ DELL’ARTE”

Incontro con NATALIA OPERTI, “LA FISCALITÀ DELL’ARTE”

Torino, 31 marzo 2025


Il nostro paese custodisce una parte fondamentale e importante dell’intero patrimonio artistico e culturale mondiale. Una considerevole parte di questo patrimonio è in mano di privati i quali custodiscono gelosamente le proprie opere per collezionismo o, con sempre più rilevanza, per le straordinarie potenzialità patrimoniali delle opere, che divengono pertanto dei veri e propri asset economici da valorizzare e da monetizzare.
La nostra ospite, Natalia Operti, Dottore Commercialista esperta nella fiscalità dell’arte, ha dettagliatamente ragguagliato gli intervenuti alla serata circa le criticità che potrebbero sorgere qualora ci si “inventi” gestori di beni d’arte, sottovalutando le problematiche giuridiche e fiscali legate all’acquisto e la vendita delle opere.
In particolare, la dottoressa ha distinto tre profili di operatore nel mercato dell’arte:

il commerciante d’arte e/o gallerista, ovvero colui che professionalmente acquista e vende opere d’arte per trarne un profitto;

lo speculatore occasionale ovvero colui che acquista occasionalmente opere d’arte con l’intento di rivenderle per guadagnare;

il collezionista ovvero colui che acquista opere d’arte per scopi culturali, con l’intenzione di possederle nel tempo.
Nello specifico, la tassazione delle opere d’arte in Italia coinvolge diversi aspetti: le imposte dirette e, in caso di professionalità, l’imposta sul valore aggiunto.
Parlando di assoggettamento a Iva, risulta lampante dalle parole dell’esperta che il trattamento interno sia gravato di un’aliquota altamente superiore rispetto a taluni altri stati membri; tuttavia il principio di soggettività impositiva fiscale proprio dell’imposta sul valore aggiunto rende molte operazioni non soggette in mancanza del presupposto soggettivo: tutte le compravendite tra privati o tra collezionisti privati e primo acquirente soggetto economico (ossia il gallerista) non risultano assoggettate a imposta per esplicita previsione di legge.
La dottoressa Operti, nell’esposizione ha fatto emergere come, in un contesto facilmente poco trasparente, esiste anche una disparità di applicazione delle norme doganali derivante – generalmente – dalla mancanza di preparazione e formazione adeguata del personale doganale che rende lacunosi i controlli atti a garantire la corretta provenienza delle opere d’arte, nonché la loro corretta classificazione, avendo – in taluni casi – un riverbero negativo a danno del collezionista che vede svalutato il valore dell’opera dell’artista. Passando alla trattazione generale relativa all’imposizione di fiscalità diretta, l’ospite ha sottolineato il differente trattamento riservato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi alle plusvalenze generate da privati: mentre il regime fiscale applicabile ai soggetti privati che realizzano plusvalenze a fronte della cessione di beni mobili non trova una sua espressa previsione normativa, i beni riconosciuti di interesse storico o artistico (i.e. le opere d’arte), e sottoposti al relativo vincolo da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, risultano assoggettati a Irpef sul differenziale tra valore di carico (acquisto) e valore di cessione, secondo il regime ordinario delle aliquote a scaglioni (venendosi quindi a sommare a tutti gli altri redditi imponibili). In sede di successione, al contrario, non risulta applicata imposizione nel caso in cui il de cuius sia collezionista privato.